Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione generale del personale della scuola e
dell'amministrazione
C.M. n. 121
Prot. N.626/N/
Roma, 07 novembre 2002
Oggetto:
trattamento di fine rapporto (T.F.R.) al personale scolastico con
contratto a tempo determinato.
Si
fa seguito alla C.M. 108
prot. 329/N/2001 dell'8/6/2001 e, al fine di consentire la
completa applicazione di quanto in essa previsto, si forniscono
gli ulteriori seguenti chiarimenti.
Diritto alla corresponsione del T.F.R.
Ai
sensi della normativa rimessa con la circolare dianzi riportata si
rileva che ha diritto alla corresponsione del T.F.R. tutto il
personale con rapporto a tempo determinato in essere alla data del
30.5.2000 oppure instauratosi successivamente a tale data, purchè
il servizio sia durato almeno 15 giorni continuativi nell'arco di
un mese.
Esso diritto sorge all'atto della cessazione dal servizio o,
comunque, se si verifica l'interruzione anche di un solo giorno
prima dell'instaurarsi di un altro rapporto di lavoro. E',
peraltro, opportuno precisare che il T.F.R. va corrisposto
d'ufficio senza necessità da parte degli interessati di presentare
alcuna istanza, ma il relativo diritto è soggetto al termine di
prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 del Codice
Civile, termine per il quale il "dies a quo", salvo atti
interruttivi, deve ritenersi il 106°giorno successivo alla
risoluzione del contratto.
Ciò premesso, si riportano di seguito alcuni chiarimenti in merito
ai casi di maggiore frequenza.
1.
prestazione effettuata ininterrottamente, in un mese, per
quattordici giorni: l'interessato non ha diritto al T.F.R.;
2.
prestazione effettuata ininterrottamente per quindici giorni, ma a
cavallo di due mesi: l'interessato non ha diritto al T.F.R.;
3.
la normativa in atto, come dianzi precisato, riconosce agli
interessati il diritto alla corresponsione del T.F.R. in presenza
di una prestazione di almeno quindici giorni continuativi
nell'arco di un mese, senza porre alcuna altra condizione. In
presenza, pertanto, di un servizio prestato senza soluzione di
continuità per un periodo pari o superiore a quindici giorni in
forza di due o più contratti, è dovuta l'indennità in argomento
anche ove detti contratti, al limite, siano stati stipulati con
Amministrazioni diverse.
4.
In presenza di una prestazione mensile articolata su vari
contratti, massima attenzione deve essere posta nella verifica
della continuità: una prestazione complessiva, infatti, di
quindici giorni nell'arco di un mese ed articolata su due o più
contratti consente la corresponsione del più volte citato T.F.R.
ove non risulti alcuna interruzione, mentre la impedisce se, ad
esempio,si presenti con giorni dieci e giorni cinque con un giorno
di intervallo tra i due periodi, e ciò anche se i due contratti
risultino stipulati con la medesima scuola. Si precisa, al
riguardo, che non devono ritenersi interruzioni le assenze cui gli
interessati hanno diritto per legge o per contratto (ad esempio lo
sciopero) pur se non retribuite.
5.
Il servizio prestato per un orario settimanale inferiore a quello
di cattedra, fermi tutti gli altri requisiti, fa sorgere,
comunque, il diritto al T.F.R. che, ovviamente, verrà corrisposto
in misura ridotta in proporzione.
6.
Servizio nel quale sono compresi periodi con contribuzione
stipendiale ridotta , ad esempio, per malattia o maternità: il
diritto al T.F.R. sorge comunque senza che la riduzione della
retribuzione incida sulla misura.
Ulteriori chiarimenti al riguardo potranno, peraltro, essere
rinvenuti nella circolare INPDAP del 1.8.2002 n. 30 pubblicata
nella G.U. 30.8.2002 n. 203 pagg. 23 e segg.
Contribuzione
L'art. 1, comma 2, del D.P.C.M 20.12.1999 per i dipendenti
destinatari del trattamento di fine rapporto, prevede l'abolizione
del contributo previdenziale obbligatorio a loro carico, del 2,50%
della base retributiva prevista dall'art. 37 del D.P.R. 19.12.1973
n. 1032, senza peraltro, determinare alcun effetto sulla
retribuzione imponibile ai fini fiscali.
Si precisa, altresì, al successivo comma che, per raggiungere tale
risultato, la retribuzione lorda del personale interessato deve
essere ridotta in misura pari al contributo previdenziale
obbligatorio soppresso , meccanismo che, a quanto è stato
possibile rilevare, è stato e viene applicato nei confronti dei
supplenti annuali.
Risulta, infatti che, al presente, le retribuzioni del personale
assunto a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico, ivi compreso
gli insegnanti di religione, vengano correttamente ridotte delle
seguenti ritenute previdenziali e assistenziali.
|
dipendente |
Stato |
|
I.N.P.D.A.P. |
8,75% |
24,20% |
sul 118% dello stipendio o indennità
pensionabili |
I.N.P.D.A.P. |
8,75% |
24,20% |
sul 100% di tutte le somme non incluse
nella base pensionabile |
Fondo credito |
|
0,35% |
sul 100% di quanto viene corrisposto |
I.N.P.S. - disoccupazione |
|
1,61% |
sul 100% di quanto viene corrisposto |
Opera di previdenza |
2,50% |
7,10% |
su 80% stipendio e 13 mensilità |
Opera di previdenza |
2,00% |
7,10% |
sul 60% I.I.S. |
Altrettanto, tuttavia, non si è potuto rilevare nei confronti del
personale supplente assunto con contratto annuale scadente al
termine delle attività didattiche o per supplenze brevi e
saltuarie, personale tutto che, per non essere state effettuate
nei suoi confronti le ultime due delle ritenute sopra elencate
(pur avendo esso acquisito il diritto al T.F.R.), nonché quella
relativa al fondo credito, pari allo 0,35% di quanto corrisposto,
è venuto a percepire una retribuzione superiore a quella
spettante, con conseguente creazione di un debito erariale.
Al fine, pertanto, di porre termine a siffatta situazione che
viene a porre l'I,N.P.D.A.P in situazione di squilibrio, le SS.LL
sono invitate ad impartire le opportune disposizioni affinchè , in
fase di corresponsione degli emolumenti nei confronti dei citati
supplenti temporanei, vengano effettuate le ritenute per l'opera
di previdenza nella stessa misura dei supplenti annuali.
Si rammenta, a tal proposito, che il versamento del contributo
relativo al personale assunto in regime di TFR, deve essere
effettuato entro il giorno quindici di ogni mese, unitamente al
versamento dei contributi obbligatori, a valere sulla contabilità
speciale n. 20005, accesa presso le Sezioni di Tesoreria
Provinciale dello Stato della Banca d'Italia o mediante girofondi
sul conto corrente infruttifero n. 20005 acceso presso la
Tesoreria Centrale della Banca d'Italia.
Le Istituzioni Scolastiche che non hanno ancora provveduto al
pagamento vi provvederanno alla prima scadenza utile.
Sarà anche opportuno allegare alla copia dell'avvenuto versamento,
da consegnare alla Sede Provinciale dell'INPDAP, l'elenco dei
nominativi per i quali lo stesso è stato effettuato. Eventuali
somme versate in eccesso rispetto al dovuto potranno essere
portate in detrazione a fronte del primo versamento avendo cura di
evidenziare i nominativi interessati e l'importo detratto per
ognuno.
L'obbligo del versamento della quota, pari all'0,35% della
retribuzione, da destinare al fondo credito, deve essere, invece,
assolto, sempre entro il 15 di ogni mese, a valere sulla
contabilità speciale n. 1011, accesa presso le sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato della Banca d'Italia o mediante
girofondi sul conto corrente infruttifero n. 21039 acceso presso
la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia.
Per quanto attiene alle modalità con cui procedere alla
determinazione delle somme da versare, si rinvia a quanto
precisato dall'I.N.P.D.A.P. con la circolare 8/6/2000 n. 29 pagg.
6 e 7 diramata con la già menzionata C.M. 8/6/2001, n. 108.
In ordine, poi, alle situazioni pregresse ( con esclusione dello
0,35% dovuto per il Fondo credito per il quale si fa riserva di
ulteriori disposizioni) venutesi a creare dal 30.5.2000 per le
quali, come dianzi evidenziato, non risulta effettuata alcuna
ritenuta, premesso che la compilazione del T.F.R./1 rientra nella
competenza delle istituzioni scolastiche, occorre distinguere le
seguenti due fattispecie:
-
il T.F.R.
non risulta erogato;
-
il T.F.R.
risulta corrisposto.
Nell'ipotesi sub. a), le istituzioni scolastiche, nel rimettere
all'I.N.P.D.A.P.il modello T.F.R./1 previsto dalla nota 12 gennaio
2001 prot. 1 della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali
Ufficio III - Coordinamento - del suddetto Istituto previdenziale
avranno cura di evidenziare come, in sede di liquidazione di
quanto dovuto, dovrà procedersi al recupero delle ritenute non
versate ed il conseguente obbligo del più volte menzionato
I.N.P.D.A.P., di corrispondere l'indennità in questione al netto.
Ove, viceversa, si sia in presenza dell'ipotesi sub. b), le
istituzioni scolastiche dovranno provvedere, possibilmente
mediante convocazione diretta, a chiarire agli interessati il
motivo del recupero da effettuarsi a loro carico, recupero che,
per quanto precisato in premessa, è da ritenersi afferente a
debiti erariali e non già a debiti contributivi.
In sede di rilascio dell'autorizzazione scritta al recupero in
argomento, agli stessi dovrà anche essere consentita, qualora
trovansi attualmente in servizio di ruolo o precario, l'opzione
tra:
1.
Autorizzazione all'I.N.P.D.A.P. a procedere al recupero in sede di
liquidazione del T.F.R. qualora si trovino a prestare servizio in
posizione di precari;
2.
l'estinzione del debito mediante rimborso diretto all'Erario in
unica soluzione.
In alternativa, (seconda ipotesi) gli interessati potranno optare
per il versamento diretto dell'importo posto a loro carico,
indicando nella causale "restituzione maggiori assegni percepiti
(art. 26, comma 19, legge 23.12.1998, n. 448 e art. 1, comma 4,
D.P.C.M. 20.12.1999), da versare al capo XIII cap. 3550". In tal
caso le Istituzioni scolastiche trasmetteranno alle Direzioni
provinciali dei servizi vari, copia delle relative ricevute, per
consentire il versamento all'INPDAP dell'importo della parte di
contributo a carico del datore di lavoro ancora dovuta a seguito
del mancato incameramento.
Considerato che, in ogni caso, il recupero del credito erariale
genera un credito d'imposta a favore degli interessati, occorre
informare i medesimi che, in caso di recupero da parte dell'INPDAP,
il prospetto di liquidazione rilasciato all'atto del pagamento del
TFR, sul quale sarà riportata apposita annotazione o, in caso di
versamento diretto, la ricevuta del versamento con l'indicazione
della causale sopra riportata, costituiscono documentazione valida
ai fini della richiesta di rimborso del credito d'imposta.
La documentazione anzidetta potrà essere presentata all'Ufficio
che eroga la retribuzione entro il termine utile perché ne possa
tener conto nel conguaglio fiscale. In alternativa il rimborso
potrà essere chiesto in sede di dichiarazione dei redditi, con il
Mod 730 o con il mod. UNICO.
Tanto chiarito in ordine alla natura del T.F.R., sul piano
operativo si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sulle
disfunzioni ed i ritardi che potrebbero verificarsi
nell'accertamento o meno del diritto alla corresponsione del
T.F.R. o nella sua quantificazione.
Per ovviare ai suddetti facilmente presumibili disguidi, si rende
opportuno da parte delle SS.LL. l'emanazione di apposite
disposizioni affinchè, al termine di ogni rapporto di lavoro, le
istituzioni scolastiche forniscano d'ufficio, ad ogni interessato,
il relativo certificato di servizio dal quale possa rilevarsi il
periodo esatto della prestazione talchè, in presenza di due o più
rapporti brevi di lavoro, prestati senza soluzione di continuità,
l'ultima scuola sia immediatamente in grado di stabilire il
diritto o meno al T.F.R.
Si comunica, infine, che in sede di accordi convenuti con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Servizio Centrale per
il sistema informatico integrato ha assicurato la fornitura dei
dati relativi al trattamento economico utile per il T.F.R. con una
procedura in fase di elaborazione.
La presente circolare viene emanata d'intesa con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici
locali e dei servizi del Tesoro e con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione
Centrale Entrate Contributive e Direzione Centrale prestazioni di
fine servizio e previdenza complementare.
Il Direttore Generale
F.to Zucaro |